OGNI GIORNO, 250 EURO
L’articolo 186 stabilisce che, se il guidatore non ha causato sinistri, la pena detentiva (la reclusione) e pecuniaria (la “multa” al posto del carcere) può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, con quella del lavoro di pubblica utilità, se l’imputato è d’accordo. Mentre, chiaramente, la sanzione economica viene comunque versata. Si tratta di una prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale soprattutto presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ponendo 250 euro a un giorno di lavoro sociale.
Pubblicato da: jjlukich | giovedì, 25 agosto, 2011
Appunti per una globalizzazione mancata: 1 giorno di lavoro –> 250 €!
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